Pierangela Crosti architetto

Piano di Sicurezza e Coordinamento


Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili.

Tre sono i testi di legge chiave sui quali si basa il ruolo di questo responsabile della sicurezza nei cantieri, in riferimento ovviamente a entrambi gli aspetti citati. Tre testi che in ordine cronologico sono: Decreto legislativo 626/94 nota a tutti come 626; Decreto legislativo 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, e infine ovviamente il Testo unico sulla sicurezza 81 08.

 

Il ordinatore della sicurezza si suddivide in due figure:

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve essere nominato per legge dal committente o dal responsabile dei lavori nominato dal committente stesso. Ne viene nominato uno anche in caso di più ditte esecutrici presenti in cantiere ( a meno che non si sia in presenza di un’opera che costi meno di 100.000 euro) e in caso di imprese affidatarie il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di comunicarne il nome alle ditte terze.

Se è in possesso dei necessari requisiti il coordinatore per la progettazione può ricoprire anche il ruolo di coordinatore dei lavori.

 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione si occupa di:

- Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, PSC;

- Predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [..]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[..].

 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori si occupa di:

- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

-Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

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