Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili.
Tre sono i testi di legge chiave sui quali si basa il ruolo di questo responsabile della sicurezza nei cantieri, in riferimento ovviamente a entrambi gli aspetti citati. Tre testi che in ordine cronologico sono: Decreto legislativo 626/94 nota a tutti come 626; Decreto legislativo 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, e infine ovviamente il Testo unico sulla sicurezza 81 08.
Il ordinatore della sicurezza si suddivide in due figure:
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve essere nominato per legge dal committente o dal responsabile dei lavori nominato dal committente stesso. Ne viene nominato uno anche in caso di più ditte esecutrici presenti in cantiere ( a meno che non si sia in presenza di un’opera che costi meno di 100.000 euro) e in caso di imprese affidatarie il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di comunicarne il nome alle ditte terze.
Se è in possesso dei necessari requisiti il coordinatore per la progettazione può ricoprire anche il ruolo di coordinatore dei lavori.
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione si occupa di:
- Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, PSC;
- Predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [..]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[..].
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori si occupa di:
- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
-Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
-Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
-Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
-Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.